C’è molto clamore in rete per alcune presunte limitazioni portate dal nuovo codice deontologico forense rispetto alla promozione online dell’Avvocato. In particolare, la limitazione interverrebbe sulla possibilità di promozione dello studio legale attraverso i social media che, per chi intravede dette limitazioni, nella vecchia formulazione del codice deontologico sarebbe consentita liberamente.
Vecchio codice deontologico – Art 17/bis
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Nuovo codice deontologico – Art 35
L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
…And surprise, l’Avvocato non poteva essere social, nemmeno prima. 🙂
Aspettiamo fiduciosi la prossima stesura del codice per nuovi strumenti di marketing online per gli Avvocati.
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